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Disturbo del vicinato. Se gli animali sono in buon stato di salute, il Comune non può allontanarli dall'abitazione privata

Data : 30 / 04 / 2019


Il disturbo del vicinato. In ambito condominiale, in tema di immissioni, i condomini devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere presente che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell'animale possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile.

Al contrario, le immissioni di rumore provocate dall'abbaiare continuo del cane non occasionale, ma continuo sia di giorno che di notte, anche fino a tarda ora, non può che risultare intollerabile 

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La vicenda. A seguito di relazione predisposta dal responsabile della ASL, dunque dalla "necessità di adottare misure atte ad evitare inconvenienti igienico sanitari e disturbi alla quiete pubblica come lamentati da numerosi esposti pervenuti", il Commissario Straordinario del Comune, con poteri d'urgenza, aveva disposto che la ricorrente entro venti giorni dalla notifica dell'atto,doveva provvedere al trasferimento in altro luogo dei suoi cani e che, nelle more, doveva attenersi a precise condotte tese a garantire l'igiene degli animali e la loro cura.Avverso tale atto, la proprietaria dei cani ha eccepito la violazione dell'art. 50 del TUEL nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria.Secondo la prospettiva della ricorrente, infatti, non sarebbe stato adeguatamente accertato, né reso esplicito nella ordinanza impugnata, il presupposto dell'esistenza di una ragione di tutela della igiene pubblica che ha indotto il commissario straordinario all'esercizio del poteri d'urgenza.

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Il ragionamento del Tribunale Amministrativo. Secondo i giudici, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata era stata adottata sul presupposto che la presenza dei cani all'interno di una proprietà privata poteva cagionare "inconvenienti igienico sanitari" e disturbo al vicinato.Tuttavia, dall'esame della relazione del responsabile dell'ASL, poste a fondamento dell'atto impugnato, emergeva che i cani erano in buono stato di salute e nessuno presentava segni di malattie tanto meno infettive o contagiose.Appariva quindi evidente che la relativa motivazione su cui reggeva l'ordinanza impugnata non era coerente con il contenuto della relazione tecnica che ne costituiva il presupposto di fatto.Quanto alla necessità di tutelare la quiete pubblica che sarebbe stata potenzialmente minacciata dalla presenza di tanti animali in un'area circoscritta, i giudici hanno rilevato che il disturbo dei vicini è tutelabile con altri rimedi apprestati dall'ordinamento.

In conclusione, il ricorso è stato accolto e conseguentemente è stato annullato l'atto impugnato nella parte in cui dispone l'allontanamento dei cani. In particolare, non ricorrevano i presupposti per l'esercizio di un potere d'urgenza quale quello esercitato dal commissario straordinario.